Affitti agevolati e liberi a Padova: caratteristiche e differenze
Inserito il 31/05/2024Quando si stipula un contratto di locazione immobiliare a Padova, sono due le tipologie di accordo che è possibile sottoscrivere. La prima è quella del contratto d’affitto a canone libero, un modello ordinario libero nella determinazione del canone e nelle clausole che devono essere inserite nella stessa intesa contrattuale. La seconda è invece quella del canone concordato, un modello che ha un contenuto contrattuale stabilito dal legislatore o dagli accordi delle associazioni di categoria territoriali.
Ma cosa cambia tra le due formule contrattuali? Che cosa prevede la legge?
Il contratto di affitto a canone libero a Padova
Diciamo subito che il contratto di affitto a canone libero a Padova è certamente la tipologia contrattuale più utilizzata ad uso abitativo, così chiamata poiché le parti sono– appunto – libere di negoziare sia l’importo del canone che le altre condizioni che disciplineranno il rapporto tra il locatore e il locatario.
In altri termini, con questa formula contrattuale spetta alla volontà negoziale delle parti fissare il canone, pur nel rispetto della durata minima prevista dalla legge: quattro anni iniziali a cui si aggiungono altri quattro anni in virtù di un rinnovo automatico (formula 4+4).
Si consideri tuttavia che in alcuni casi il rinnovo automatico alla prima scadenza non trova operatività. Tra i principali, è questa l’ipotesi dell’esercizio del diritto di recesso da parte del conduttore per un motivo previsto in contratto o dalla legge, con preavviso di almeno sei mesi.
Il contratto di affitto a canone concordato a Padova
Le parti possono altresì decidere di non prevedere un contratto di affitto libero, ma optare per quello a canone concordato: un’ipotesi che è peraltro obbligatoriamente prevista per gli alloggi dell’edilizia popolare pubblica, gli immobili di pregio appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le case di villeggiatura adibite a foresteria o per usi transitori.
Il contratto a canone concordato, come anticipato, dispone di regole che sono stabilite dalla legge: si pensi alla durata, che non deve essere inferiore a tre anni e che prevede una proroga biennale alla prima scadenza. La determinazione del canone si basa invece su quanto stabilito dagli accordi territoriali assunti tra le organizzazioni dei proprietari e quelle dei conduttori: è dunque rimandato a tale intesa il compito di stabilire le fasce minime e massime del prezzo d’affitto.
Nel caso in cui il Comune non dovesse aver stipulato un accordo territoriale di questo tipo, il d.m. 14 luglio 2024 prevede che:
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se non è mai esistito un accordo precedente, si applica quello vigente nel Comune più vicino, che abbia un numero simile di residenti;
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se invece il Comune avesse in precedenza stipulato un accordo ma non lo abbia mai rinnovato, si usano le fasce di riferimento del vecchio accordo, adeguate applicando le variazioni Istat.