Attestato di Prestazione Energetica

Inserito il 04/03/2014

Con l’emanazione del D.L.n.63/13, dal 5 giugno 2013 l’attestato di certificazione energetica  (ACE) è stato sostituito dall'Ape (Attestato di prestazione energetica)  conformemente a quanto previsto   dalla direttiva 2010/31/UE.  L'obiettivo è quello di uniformare la normativa interna italiana in tema di prestazione energetica degli edifici alle prescrizioni dettate dall'Unione europea. Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato con apposita circolare che  la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si precisa, altresì, che, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia. Il D.L. n.63/13 apporta modifiche al D.lgs.n.192/2005 (“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”) uniformando così la normativa italiana in materia di prestazione  energetica degli edifici alle prescrizioni  dettate dall’Unione Europea. A differenza del vecchio Ace, il nuovo Ape é regolato dal Dl 63/2013 che disciplina le nuove modalità di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari. Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. In caso di vendita o di locazione l’Ape deve essere consegnato, rispettivamente, dal proprietario o dal locatore dell’immobile  all’acquirente e al conduttore  ed ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio. Esso dev’essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione dell’immobile che modifichi la classe energetica dell’edificio e dell’unità immobiliare. Il proprietario deve rendere disponibile l'Ape al potenziale acquirente o al nuovo locatario fin dall'avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle stesse ("In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime" art. 6, comma 2, D.L.n. 63/13). Quindi , il documento energetico (APE)  dovrà essere già stato consegnato all'acquirente od al conduttore al momento della stipula dell’eventuale  contratto preliminare/contratto di locazione; non è previsto espressamente alcuno obbligo di menzionare una tale circostanza nel contratto preliminare, menzione che, comunque, deve ritenersi estremamente opportuna. Invece, in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o il locatore deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e dovrà produrre l'Ape congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. Viene confermato quanto già previsto nell’art. 6, comma 2 ter, del  D.lgs.n. 192/2005  ossia che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione deve inoltre essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape, in  ordine all' attestazione della prestazione energetica degli edifici. Il decreto legge 63/2013 prevede, inoltre,  dure sanzioni amministrative per i proprietari degli immobili che non rispettino l'obbligo di dotazione dell'Ape in caso di vendita (la sanzione va da 3mila a 18mila euro) mentre è prevista una sanzione da 300 a 1800 euro per i locatori che stipulino i nuovi contratti di locazione privi di Ape. Non meno severe le sanzioni per il responsabile dell’annuncio, tenuto a pagare una somma compresa tra 500 e 3000 euro nel caso in cui l’annuncio non contenga l’indice di prestazione energetica e la relativa classe energetica. Fiaip ricorda come sia necessario che le agenzie immobiliari informino i propri clienti sugli obblighi previsti  dal D.L.n.63/13 e sull’eventuale specifica legislazione regionale in materia, nonché sulle sanzioni previste in caso di inadempimento alle prescrizioni previste.  La Federazione è più volte intervenuta presso il legislatore  al fine di rendere possibile l’esonero dell’agente immobiliare dall’applicazione delle sanzioni irrogate a seguito di mancata indicazione dell’indice di prestazione energetica negli annunci di vendita e locazione,  sostenendo  che “responsabile dell’annuncio” debba essere considerato esclusivamente il  venditore/locatore dell’immobile, ossia colui che conferisce l’incarico di vendita/locazione.